Con ordinanza n°1016/2018, il Magistrato di Sorveglianza di Novara ha accolto il reclamo di un detenuto al 41 bis a cui la Casa Circondariale di Novara aveva negato il colloquio telefonico una donna con la quale, prima dell’arresto, aveva stretto una relazione sentimentale.

La Direzione della Casa Circondariale aveva rigettato la richiesta perché non era stato prodotto un certificato di convivenza; la Difesa aveva lamentato: l’impossibilità di produrre un certificato di tal fatta, poiché il detenuto conviveva con altra donna; la lesione del diritto fondamentale del detenuto all’affettività; l’errata interpretazione dell’art. 41 bis l. O.P.

Il Magistrato di Sorveglianza, dopo una puntuale ricostruzione dell’istituto dei colloqui, in accoglimento del reclamo della Difesa, ha riconosciuto l’esistenza di un rapporto di “affectio” equiparabile a quella familiare anche nel caso di relazione sentimentale con una donna diversa dalla moglie o dalla convivente.

La pronuncia appare piuttosto originale  – non sono noti precedenti conformi – perché interpreta estensivamente l’art. 37 del Regolamento di esecuzione del diritto penitenziario, riconoscendo valore al rapporto affettivo al di là della certificazione richiesta dal carcere.